Segnalo importanti pronunce sia della Suprema Corte di Cassazione che della giurisprudenza di merito che “mettono” sempre più al centro il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, superando quelle rigorose applicazioni alla luce delle quali l’Amministrazione finanziaria ad adottato atti impositivi sulla base di una mera applicazione lettera, scevra da una valutazione sostanziale della fattispecie esaminata.
Al contrario i Giudici – anche in presenza di omissioni meramente cartolari e dichiarative – entrando nel merito della controversia, hanno accertato il difetto del presupposto di imposta.
Si segnala, a mero titolo esemplificativo, pronuncia n. . 9433/2023 depositata in data 12.07.2023 della Corte di giustizia Tributaria ottenuta dallo scrivente Studio Legale in materia di IMU, in cui è stato affermato il seguente principio:”
Il ricorso è fondato.
Il comune di Roma Capitale motiva il diniego della concessione delle agevolazioni per non aver, la ricorrente, presentato, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica…nel caso di specie, appare pacifico tra le parti che detta dichiarazione non sia mai stata presentata al Comune ma che gli immobili in questione siano in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per essere qualificati come edilizia sociale.
La Suprema Corte, al riguardo, ha ritenuto che l’esenzione dall’imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture contenuta nell’articolo 13, comma 2, lettera b del di 201/2011 convenuto con la legge 214/2911 e modificato con la l’articolo 1, comma 707 della legge 147/2013, non sia subordinata all’onere di presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili prevista dall’articolo 2 comma 5 bis, del d.l.102/2013 convertito con la legge 124/213. (Cass. Sez. V, 28 ottobre 2020, n. 23680).
Ha Stabilito Infatti “In conclusione deve affermarsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: La esenzione dalla imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali…non è subordinata all’onere della presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili″.