Un’importante sentenza della Suprema Corte di Cassazione che valorizza i principi della partecipazione al procedimento amministrativo tributario unitamente a quelli di ragionevolezza e imparzialità.
In tema di disciplina antielusiva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, è nullo, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, l’avviso di accertamento la cui motivazione non rechi integrale e dettagliato riferimento alle giustificazioni fornite dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo.