L’alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica richiede il rispetto di determinati requisiti da parte dell’assegnatario, i quali devono essere posseduti al momento della stipula del contratto di compravendita e non in un momento precedente. In caso di mancata dimostrazione di uno di questi requisiti, come ad esempio il pagamento del prezzo, non sussiste il diritto per gli eredi dell’assegnatario di ottenere il trasferimento dell’immobile. Inoltre, l’accettazione dell’istanza di cessione e il pagamento del prezzo non conferiscono automaticamente il diritto di proprietà agli eredi, poiché il passaggio di proprietà avviene solo dopo la verifica dei requisiti dell’assegnatario effettivo.