In tema di reati edilizi, il versamento di una somma a titolo di oblazione – che consiste in un negozio giuridico unilaterale, processuale o extraprocessuale e che costituisce il corrispettivo di diritto pubblico connesso al rilascio del titolo edilizio da condonarsi – produce effetti giuridici di diritto pubblico, che consistono: da un lato, nel riconoscimento della sussistenza dell’illecito, con conseguente rinuncia irretrattabile alla garanzia giurisdizionale; e, dall’altro, nella rinuncia irretrattabile dello Stato a procedere penalmente nei confronti del soggetto oblante. Ne consegue che, trovando il pagamento titolo nell’art. 38 della legge n. 47/1985, va esclusa in ogni caso, ai sensi dell’art. 2033 c.c., la ripetibilità della somma pagata.