Le mansioni di massaggiatore ufficiale di una squadra sportiva, sotto il regime dell’art. 2 l. n. 91/1981, oggi abrogata, non possono di per sé costituire un’ipotesi di lavoro subordinato. La necessità di rispettare l’orario degli allenamenti e degli impegni della squadra sono caratteristiche che dipendono direttamente dal tipo di prestazione concordata tra le parti ad inizio stagione e non possono costituire il risultato dell’assoggettamento al potere del datore di lavoro di modificare, di volta in volta, la modalità della prestazione.