In tema di IVA, l’esenzione per la cessione di navi destinate alla navigazione in alto mare, di cui all’art. 8-bis, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che, nel testo interpolato dall’art. 8, comma 2, lett. e), n. 1), della l. n. 217 del 2011, recepisce l’art. 148 della Dir. 112/2006/CE, presuppone un’effettiva e concreta attività di navigazione in alto mare, sicché il cedente, che in difetto di esenzione sarebbe il soggetto obbligato al versamento dell’imposta, è tenuto a verificare, alla stregua e nei limiti degli ordinari criteri di diligenza professionale in ragione dell’attività esercitata, l’effettivo utilizzo, da parte del cessionario, della nave oggetto di contratto ed a fornirne la relativa prova, innanzitutto attraverso il giornale di navigazione, ex artt. 173, lett. c), e 174, comma 3, e 178 c.n., altrimenti rispondendo dell’omesso versamento.