Nel confermare che il delitto di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on-line, in cui il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si perfeziona nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa, va tuttavia affermato il seguente ulteriore principio: attraverso il pagamento a mezzo di carta ricaricabile collegata a conto corrente a cui fa riferimento un autonomo IBAN, si realizza un’operazione assimilabile ad un bonifico bancario che si caratterizza per il fatto che il momento dell’ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non é contestuale a quello della ricezione della somma da parte dell”accipiens, avendo il denaro-oggetto dell’operazione-come destinazione un autonomo conto corrente acceso presso la banca del destinatario in luogo fisico assolutamente individuabile e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall’ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione.