Al soggetto che succede nella carica di amministratore dopo la dichiarazione IVA e prima della scadenza del versamento, senza effettuare un controllo contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, è contestabile il reato di omesso versamento di IVA, nella forma del dolo eventuale. La mancata riscossione dei crediti per inadempimento contrattuale e la conseguente crisi di liquidità non rilevano ai fini dell’esclusione della responsabilità, poiché l’obbligo di versamento non dipende dall’effettiva riscossione delle somme dovute.