Consiglio di Stato sez. II, 23/01/2025, n.526 Per un indennizzo per ritardo procedurale, l’istante deve esercitare il potere sostitutivo entro 20 giorni o sollecitare l’amministrazione responsabile del ritardo
Per ottenere l'indennizzo da mero ritardo nella conclusione del procedimento, che è previsto dal comma 2 dell'art. 2-bis della l. n. 241/1990, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della stessa legge, nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ovvero, nel caso di