Consiglio di Stato sez. II, 23/01/2025, n.526 Per un indennizzo per ritardo procedurale, l’istante deve esercitare il potere sostitutivo entro 20 giorni o sollecitare l’amministrazione responsabile del ritardo

Per ottenere l'indennizzo da mero ritardo nella conclusione del procedimento, che è previsto dal comma 2 dell'art. 2-bis della l. n. 241/1990, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della stessa legge, nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ovvero, nel caso di

2025-09-14T13:54:44+00:00Settembre 14th, 2025|Categorie: Ambiente|

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 02/04/2025, n.576 Interpretazione di danno paesistico-ambientale nel contesto di opere svolte senza il dovuto permesso

La mancanza di un danno paesistico-ambientale non coincide con tutte le ipotesi nelle quali si abbia un parere che attesti la compatibilità paesaggistica delle opere eseguite, essendo il parere della Soprintendenza […] presupposto indefettibile per lo stesso avvio del procedimento di accesso alla sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione. Ciò in continuità con l'orientamento secondo cui l'anzidetta sanzione: ›

2025-09-14T13:52:26+00:00Settembre 14th, 2025|Categorie: Ambiente|Tag: |

Tribunale Frosinone, 09/05/2025, n.164 Superamento accidentale dei limiti di scarico in impianto di depurazione: assenza di colpa e responsabilità penale esclusa in presenza di tempestive denunce e rispetto degli obblighi di monitoraggio

Nel caso di superamento temporaneo e accidentale dei limiti di concentrazione di inquinanti in un impianto di depurazione, tale condotta non configura responsabilità penale a carico del gestore quando il superamento sia riconducibile a scarichi anomali provenienti da terzi, tempestivamente denunciati, e quando il gestore abbia adempiuto puntualmente agli obblighi di monitoraggio e controllo prescritti

2025-09-14T13:11:38+00:00Settembre 14th, 2025|Categorie: Ambiente|Tag: , |

Corte giustizia UE sez. X, 01/08/2025, n.461 La consultazione del pubblico interessato ad un progetto ambientale non implica automaticamente un diritto di replica

La direttiva n. 92/2011/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa di uno Stato membro secondo la quale, nell'ambito di una procedura di valutazione dell'impatto ambientale di un progetto soggetto a tale direttiva, le autorità

2025-09-14T13:08:27+00:00Settembre 14th, 2025|Categorie: Ambiente|Tag: |
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