Nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di telefonia mobile di cui all’art. 44 d. lgs. 1º agosto 2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), il meccanismo del “silenzio-assenso” risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l’inerzia equivale a provvedimento di accoglimento; pertanto, ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo a una domanda non conforme a legge; l’obiettivo di semplificazione viene, infatti, realizzato stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando successivamente la sola possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi “silenziosamente”; è dunque illegittimo il provvedimento emesso dall’ente locale che ha ritenuto necessaria l’acquisizione di un apposito titolo abilitativo, anziché effettuare le verifiche di carattere edilizio nell’ambito del procedimento unico disciplinato dall’art. 44 d. lgs. 1º agosto 2003 n. 259 .