Ai fini del perfezionamento del condono edilizio, di cui alla l. n. 724/1994, il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall’art. 39, comma 1 è applicabile a tutte le opere, senza distinzione tra residenziali e non, non potendosi condividere l’affermazione che gli edifici non residenziali siano ammessi a sanatoria senza limiti di cubatura: al contrario, il limite opera indipendentemente dalla destinazione delle opere, giacché il riferimento del legislatore è alle opere abusive senza ulteriore distinzione tra abusi a carattere residenziale e non residenziale.