La direttiva n. 96/2011/UE mira ad evitare la doppia imposizione degli utili in termini economici e pertanto se uno Stato membro, come l’Italia, applica il sistema dell’esenzione sui dividendi distribuiti alle società madri residenti in Italia dalle loro società figlie in una misura ammessa da tale direttiva, non può poi includere nella sua base imponibile anche solo una parte di detti utili, a prescindere dalla sua natura.
La disposizione del decreto legislativo italiano che disciplina l’IRAP relativa specificamente a tali intermediari determina come effetto che il 50 % dei dividendi che tali intermediari percepiscono dalle loro controllate è incluso nella base imponibile dell’IRAP di cui questi ultimi sono debitori, indipendentemente dall’origine di tali dividendi. Pertanto, qualora sia stato scelto il sistema dell’esenzione, la direttiva n. 96/2011/UE osta ad una normativa nazionale mediante la quale uno Stato membro può tassare, in una misura superiore al 5% del loro ammontare, i dividendi che gli intermediari finanziari residenti in tale Stato membro percepiscono dalle loro società figlie residenti in altri Stati membri, anche qualora tale imposizione sia realizzata mediante un’imposta che non è un’imposta sui redditi delle società, come l’IRES, ma include nella sua base imponibile tali dividendi, o una loro frazione, come nel caso dell’IRAP.