L’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva n. 13/1993/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con il punto 1, lettera e), dell’allegato di quest’ultima e con l’articolo 7 di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che una clausola di un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso che consente al fornitore che l’ha risolto, prima della sua scadenza, per il motivo di un mancato pagamento del consumatore, di infliggere automaticamente a quest’ultimo una penale forfettaria, indipendentemente dalla perdita economica diretta effettivamente subita da tale fornitore, può avere carattere abusivo. Tale clausola soddisfa i requisiti di trasparenza enunciati all’articolo 5 della direttiva n. 13/1993/CEE se la struttura e la collocazione di detta clausola nel contratto nonché le circostanze che accompagnano la conclusione per via elettronica di quest’ultimo, ivi comprese le informazioni che il professionista ha fornito al consumatore, sono tali da consentire a un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto di prendere conoscenza del contenuto e del funzionamento della clausola che gli impone il pagamento di una penale forfettaria e di valutare le conseguenze economiche che gliene derivano.