L’articolo 15, paragrafo 1, lettera f), della direttiva n. 96/2003/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, come modificata dalla direttiva n. 75/2004/CE, in combinato disposto con l’articolo 1 della direttiva n. 60/1995/CE, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in virtù della quale il beneficio dell’esenzione dall’accisa a favore del gasolio fornito per essere utilizzato come carburante per la navigazione a fini commerciali sulle vie navigabili interne dell’Unione europea è negato per il motivo che il gasolio in parola non è oggetto di una marcatura fiscale conforme ai requisiti del diritto dell’Unione, laddove, da un lato, è accertato che detto gasolio è utilizzato a tal fine e, dall’altro, non vi è alcun indizio tale da destare sospetti quanto all’esistenza di un’evasione, di un abuso o di un’elusione fiscale.