In una delicata vicenda penale il Tribunale di Roma assolve il nostro cliente dal reato di bancarotta documentale fraudolenta perché il fatto non sussiste.
Nel caso di specie il Giudice ha valorizzato i principi già espressi dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale non è possibile dedurre la configurabilità del dolo specifico solo sulla base dell’oggettiva mancanza delle scritture contabili, ma occorre
svolgere una indagine ulteriore che consenta di ricondurre tale elemento oggettivo alla scelta dolosa dell’amministratore della società (Cass., Sez. V, 19 ottobre 2023, n. 42856 – Cass. 8921/2024).
Senonché l’elemento psicologico richiesto dall’art. 216 comma 1 n.2 della Legge fallimentare, ai fini della configurazione delle due fattispecie di reato ivi contenute, differisce.
Per quanto riguarda “le condotte riferibili alla prima ipotesi […] integrano gli estremi di bancarotta fraudolenta solo laddove sorrette da dolo specifico” (Cass. Pen. Sez. V. n. 8921 del 08/02/2024), che si sostanzia nel commettere il fatto “con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori”.
Nel caso di specie peraltro l’imputato si era fattivamente prodigato per lo svolgimento dell’attività sociale documentale contabile, nonostante la totale indifferenza dei soci e del Consiglio di Amministrazione, soggetti specificamente deputati a porre in essere gli adempimenti contabili, tra cui la redazione e la successiva approvazione del bilancio.
In tale contesto l’accusa non ha assolto l’onere di provare oltre ogni ragionevole dubbio che l’asserita omessa tenuta della contabilità fosse condotta imputabile all’imputato sprovvisto, nel caso di specie, delle stesse competenze statutarie per l’approvazione dei bilanci che “incombevano” all’assemblea, né è stata provata la finalità di arrecare ai creditori un pregiudizio.
Contrariamente a quanto dedotto nel capo di imputazione (e come attestato dallo stesso Commissario Liquidatore) l’imputato peraltro aveva consegnato tutta la documentazione contabile in suo possesso con difetto pertanto in capo al medesimo sia dell’elemento materiale che dell’elemento psicologico del reato ingiustamente ascrittogli.