NULLITA’ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RIFERIBILITA’ AL GIUDICE
La mera trascrizione testuale della memoria della controparte, senza aggiunta di elementi valutativi e logici, da parte del Giudice, non assolve all’onere motivazionale imposto dalle norme sopra richiamate e si risolve nella mancanza assoluta dei motivi, sotto l’aspetto materiale e grafico, e nella motivazione meramente apparente, per difetto di indicazione delle ragioni di condivisione da