Il conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. , che si manifesta al momento dell’esercizio del potere rappresentativo, è suscettibile di comportare l’annullabilità del contratto, anche qualora l’amministratore disattenda le indicazioni contenute nella delibera autorizzativa adottata dal consiglio di amministrazione al fine di escluderlo. (Fattispecie nella quale l’amministratore aveva trascurato il contenuto della delibera nella parte in cui disponeva che la vendita non potesse avvenire ad un prezzo inferiore ad una misura prestabilita).