Con sentenza 3631 del 6 febbraio 2023 il Tar del Lazio in accoglimento delle nostre doglianze ha così statuito:”
….4. Le superiori considerazioni valgono, altresì, ad escludere l’ammissibilità di un diniego tout court, quale quello operato dall’autorità statale, siccome motivato in ragione di una radicale ed aprioristica incompatibilità dell’intero intervento di lottizzazione – e, dunque, delle opere di urbanizzazione strumentali all’esecuzione
dello stesso – rispetto alla disciplina d’ambito prevista dal P.T.P.R. (“paesaggio agrario di continuità”) ed ai vincoli paesaggistici ivi insistenti. Ed invero, per come correttamente dedotto da parte ricorrente, tale compatibilità paesaggistico-ambientale, avuto riguardo all’an della realizzazione del Piano di Zona sul sito di interesse, è già stata effettuata in sede di procedura di concertazione ex artt. 27 bis L.R. 24/98 e 63 citate NTA al P.T.P.R., giusta relazione prot. n. 697297 del 2.05.2016, allegata alla delibera giuntale di approvazione del Piano n. 331/2016 e, come tale, non può più essere messa in discussione da quello stesso Ministero che siffatta delibera di approvazione non ha impugnato….Coglie, invece, nel segno l’ulteriore censura secondo cui la Soprintendenza e, dunque, il Ministero della Cultura, oltre a non poter contestare, per le ragioni sopra illustrate, l’esistenza stessa del Piano di Zona ovvero la localizzazione dello stesso nell’area di interesse (l’an), non avrebbe potuto limitarsi a denegare la compatibilità paesaggistica delle singole opere di urbanizzazione, per come proposte dal Consorzio Le Mole (il cd. quomodo), senza preliminarmente evidenziare, in fase
procedimentale, le modifiche progettuali funzionali a renderle coerenti con i valori di zona.
Quanto sopra trova conferma in quel consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, secondo cui non è possibile emettere un diniego all’intervento edilizio, senza indicare al proponente le possibili soluzioni edificatorie assentibili. Tale diniego si pone, infatti, «in contrasto con il principio di leale collaborazione, il quale impone alla Soprintendenza di esprimere un dissenso costruttivo” (così T.A.R. Campania,Salerno, sez. II, 13/10/2020, n. 1374; cfr. anche T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II,
21/03/2022, n. 353).
In conclusione, il ricorso è fondato, in accoglimento delle assorbenti censure sopra scrutinate”.