In accoglimento della nostra eccezione nell’ambito di una opposizione a precetto, il Tribunale ha sospeso rilevando la fondatezza della tesi circa la liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1957 c.c., così motivando:”
rilevato che parte opponente ha chiesto sospendersi la provvisoria esecutività del precetto opposto; ritenuto che sussistano i gravi motivi ex art. 615 c.p.c. per disporre la sospensione del precetto opposto sulla base del fumus di fondatezza dell’eccezione sollevata dall’opponente di liberazione del fideiussore ex art. 1957 c.c.; sospende l’esecutività del precetto opposto”.