Il Consiglio di Stato con la sentenza 11217/2022 del 22.12.2022 ci da ragione, confermando la legittimità della” Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di biometano avente potenzialità massima di 560 Smc/h alimentato da sottoprodotti agricoli, da ubicarsi nel Comune di Collarmele (AQ)”, così testualmente deducendo nel capo finale:”
20.1. L’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (nella specie, produzione di biometano) è, come sopra chiarito, alimentato da sottoprodotti agricoli. 20.2. Esso non ha, dunque, natura di impianto chimico né di trattamento di rifiuti, in quanto è funzionale alla produzione di energia rinnovabile sotto forma di biocarburante, utilizzando una biomassa, dunque una fonte rinnovabile, quale appunto sono i sottoprodotti agricoli. 20.3. Ne consegue che, ai fini dell’autorizzazione alla relativa realizzazione ed esercizio, risulta applicabile il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, così che la ponderazione dell’interesse alla realizzazione di tali impianti, con prevalenza sul diverso assetto del territorio, è stabilita a monte dalla legge, che attribuisce all’autorizzazione regionale l’effetto di variante urbanistica. 20.4. Non necessita, pertanto, una motivazione rafforzata al riguardo poiché il legislatore ha già individuato a monte, nell’esercizio della propria discrezionalità politica, tenuto conto del bilanciamento dei vari interessi in gioco, l’interesse ambientale come prevalente rispetto al potere di pianificazione territoriale, riconoscendo la superiore valenza (anche eurounitaria) degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 21. Dall’applicazione del procedimento autorizzatorio unico ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387 del 2003 discende, pertanto, non solo, come già anticipato, N. 08609/2021 REG.RIC. l’esclusione del progetto dalla valutazione ambientale strategica (VAS), secondo la previsione espressa di cui all’articolo 6, comma 12, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Cons. Stato Sez. IV, 31/03/2022, n. 2368), ma anche la circostanza che nessuna motivazione doveva spendere l’amministrazione a supporto di una autorizzazione alla realizzazione di un progetto che non ricade in aree protette e che va in deroga alla pianificazione territoriale”.