In caso di società di capitali o di ente dotato di personalità giuridica che non costituisca un mero schermo e quindi un’entità fittizia, o che comunque non sia utilizzato come mero soggetto interposto dall’amministratore e in generale dall”intraneus per scopi suoi propri, le sanzioni fiscali devono essere irrogate esclusivamente nei confronti della società o dell’ente a cui va ricondotto il rapporto fiscale e dunque il relativo vantaggio, in base al disposto dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, con esclusione dunque di qualsiasi imputazione della sanzione a titolo di concorso all”intraneus ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997.