Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 8037/2022, in accoglimento dell’opposizione proposta dallo scrivente Studio, ha annullato fideiussione milionaria sui seguenti assunti:
– Per giurisprudenza costante è onere della banca, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, depositare tutti gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto, come recentemente ribadito da Cass. Civ., sez. I, sent. 2 agosto 2013, n. 18541: “superata la fase monitoria, nella quale possono essere prodotti gli estratti conto relativi all’ultima fase di movimentazione del conto, ai sensi del citato art. 50 T.U.B. attualmente vigente, nel successivo giudizio a cognizione piena, una volta che sia stata contestata, per mancanza dei requisiti di legge, la pattuizione degli interessi ultralegali la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall’apertura del conto, anche oltre il decennio”.
Nel caso in esame, la Banca opposta non ha esaustivamente e integralmente assolto all’onere probatorio su di essa gravante, omettendo di produrre tutti gli estratti conto dall’apertura del rapporto bancario di conto corrente di corrispondenza su cui poggiava l’apertura di credito sino alla sua chiusura.
Peraltro, nel contratto di apertura di credito vengono previste modalità di erogazione collegate alla realizzazione dell’opera edilizia per la quale è stato concesso detto finanziamento.
Nessun riscontro contrattuale completo idoneo alla completa ricostruzione del rapporto risulta fornito dalla opposta sulla quale grava, come sopra specificato, l’onere probatorio. Risulta depositato una parziale contabile di accredito a partire dal 2013 rispetto ad un contratto stipulato nel 2009 che non può condurre ad una completa ricostruzione del rapporto in assenza degli estratti conto completi, rendendo anche superflua l’esperimento di una CTU che non avrebbe potuto procedure ad una completa ricostruzione contabile del rapporto. L’opposizione, pertanto, deve essere accolta.