In tema di processo “in absentia”, qualora sia impossibile reperire l’imputato, questi può essere giudicato o condannato in contumacia purché gli venga riconosciuto, successivamente, il diritto di ottenere la riapertura del processo ovvero un mezzo di ricorso giurisdizionale idoneo a determinare, in sua presenza, un nuovo esame del merito del procedimento, salva l’ipotesi in cui egli si sia volontariamente sottratto alla giustizia, impedendo alle autorità di informarlo sullo svolgimento del processo.