In una gara d’appalto una normativa nazionale non può imporre che gli offerenti forniscano prova di registrazione o riconoscimento rilasciati dall’autorità competente dello Stato membro di esecuzione dell’appalto.
La circostanza che uno Stato membro subordini l’esecuzione di prestazioni di servizi da parte di un’impresa stabilita in un altro Stato membro al possesso di un’autorizzazione di stabilimento nel primo Stato avrebbe la conseguenza di privare di ogni effetto utile l’articolo 56 TFUE , il cui scopo è proprio quello di eliminare le restrizioni alla libera prestazione di servizi da parte di persone non stabilite nello Stato membro nel cui territorio la prestazione deve essere fornita. Ne consegue che l’articolo 46 della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che osta a che un’amministrazione aggiudicatrice imponga, quale criterio di selezione qualitativa, l’ottenimento di una registrazione e/o di un riconoscimento nello Stato membro di esecuzione degli appalti pubblici nell’ipotesi in cui l’offerente benefici già di un riconoscimento analogo nello Stato membro in cui è stabilito.