Consiglio di Stato sez. IV, 08/01/2016, n.34
Decade dall’affidamento l’aggiudicatario che non costituisce una garanzia fideiussoria.
Ai sensi dell’art. 113 commi 1 e 4, del codice degli appalti sussiste l’obbligo per l’aggiudicatario ed esecutore dell’appalto di costituire una garanzia fideiussoria, con la conseguenza che la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento, senza alcuna discrezionalità da parte della stazione appaltate in ordine alle conseguenze del mancato adempimento.