Importante sentenza della Suprema Corte di Cassazione in materia di diritto di prova “Il Giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, e poi negarle la prova offerta” (sono parole di Sez. U, Sentenza n. 789 del 29/03/1963, Rv. 261080; nello stesso senso si vedano anche Sez. 3, Sentenza n. 2631 del 20/10/1964, Rv. 303958, e Sez. 3, Sentenza n. 2505 del 05/10/1964, Rv. 303753; in seguito il principio è stato costantemente ribadito, sino a divenire jus receptum).

In tale contesto la mancata ammissione della consulenza tecnica violerebbe l’inderogabile diritto di difesa e  la necessità di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. e in coerenza con l’art. 6 CEDU.

Una diversa interpretazione sarebbe certamente in contrasto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea concernente il diritto ad un equo processo, espressamente sancito dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, con violazione del principio della parità delle armi.