Cassazione civile , sez. un. , 18/02/2021 , n. 4366
Edilizia residenziale pubblica e giurisdizione del giudice ordinario in materia di revoca dell’assegnazione di alloggi familiari.
In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’ art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 , come sostituito dall’ art. 7, lett. a), della l. n. 205 del 2000 , rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca dell’assegnazione di alloggio per avere il nucleo familiare dell’assegnatario superato i limiti reddituali, ai sensi della l. Regione Campania n. 18 del 1997, atteso che la posizione dell’assegnatario stesso, rispetto al provvedimento di revoca per tal motivo, è di diritto soggettivo, riguardando il provvedimento un aspetto dello svolgimento del rapporto nel quale la P.A. non è chiamata ad effettuare valutazioni di carattere discrezionale, bensì solo a verificare la ricorrenza di una causa sopravvenuta di decadenza dall’assegnazione.