Consiglio di Stato , sez. IV , 25/05/2012 , n. 3085.
La localizzazione di un programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 51, l. 22 ottobre 1971, n. 865, a differenza di un piano di edilizia economica e popolare, non ha affatto valenza e connotazione pianificatoria giacché non è finalizzata al soddisfacimento, in un’ottica temporale ampia, della richiesta di edilizia residenziale economica e popolare a beneficio delle esigenze attuali e future di una determinata fascia di abitanti del comune, ma ha invece un carattere immediatamente operativo, in quanto più limitatamente inteso ad assicurare la realizzazione di un programma costruttivo già finanziato e definito in tutte le sue parti essenziali