T.A.R. , Palermo , sez. II , 14/03/2012 , n. 566.
Atteso che la localizzazione ex art. 51, l. 22 ottobre 1971 n. 865, non ha una connotazione pianificatoria (giacché non è finalizzata al soddisfacimento, in un’ottica temporale ampia, della richiesta di edilizia residenziale economica e popolare a beneficio delle esigenze attuali e future di una determinata fascia di abitanti del Comune), ma ha invece un carattere immediatamente operativo (in quanto più limitatamente inteso ad assicurare la realizzazione di un programma costruttivo già finanziato e definito in tutte le sue parti essenziali), l’iniziativa pubblica connessa alla predetta localizzazione, conforme alla strumentazione urbanistica attraverso la quale essa è autorizzata e realizzata, esula dal campo proprio di applicazione delle misure di salvaguardia.