T.A.R. , Salerno , sez. II , 31/05/2021 , n. 1345
In materia di edilizia residenziale pubblica, occorre distinguere una prima fase di natura pubblicistica strumentale all’assegnazione dell’alloggio, caratterizzata dall’esercizio di poteri autoritativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, cui corrispondono interessi legittimi in capo al beneficiario, da quella successiva di natura privatistica nella quale, una volta stipulato il contratto, la posizione dell’assegnatario assume natura di diritto soggettivo. (Nel caso di specie, il tribunale ha dichiarato illegittimo il silenzio inadempimento serbato dall’Agenzia Campana Edilizia Residenziale sull’istanza per la stipula del contratto di locazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato al ricorrente, non considerando fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’ALER con riferimento al capo della domanda avente ad oggetto la condanna alla stipula del contratto, evidenziando che sorgono situazioni di diritto soggettivo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario, solo dopo l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica e la stipula del relativo contratto di locazione).