Ecco cosa dice in merito la Suprema Corte di Cassazione.
Cassazione Civile 1613/2015 del seguente tenore testuale:
“Le domande relative all’esecuzione dell’appalto possono essere proposte anche in difetto di approvazione del collaudo, ove la pubblica amministrazione abbia fatto decorrere per il compimento del collaudo stesso un tempo così lungo da rendere l’inerzia sostanzialmente equivalente a un rifiuto, non potendo la medesima – tenuta a eseguire il contratto nel rispetto delle regole generali dettate dagli art. 1374 e 1375 c.c. – ritardare “sine die” le sue determinazione in ordine al collaudo, paralizzando i diritti dell’altro contraente. Deriva da quanto precede, pertanto, che l’unico elemento di fatto rilevante, ai fini della maturazione del diritto dell’appaltatore è quello della ultimazione dei lavori. (Che il giudice di merito, nella specie, con accertamento insindacabile in sede di legittimità, ha localizzato al 23 febbraio 1993: essendo mancato il collaudo entro i due mesi dal termine di scadenza di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, correttamente la Corte del merito ha accertato il diritto dell’appaltatore alla restituzione della cauzione).”