Ecco cosa dice la Suprema Corte di Cassazione:
Cassazione civile , sez. III , 17/06/2022 , n. 19610
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’ art. 325 c.p.c. , anche richiedendo all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio.