Diligenza qualificata della banca nelle operazioni di investimenti in diamanti.
Tribunale , Genova , sez. I , 29/03/2021 , n. 711
In tema di operazioni di investimento realizzate tramite acquisto di diamanti per il tramite di istituto bancario, nella posizione di mediazione, particolarmente qualificata, la banca deve rispettare il portato dell’ art. 1759 del c.c. in base al quale il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso. Dunque, nonostante il mediatore non sia tenuto ad una attiva ricerca di informazioni sul bene che tratta, il suo dovere di verità è esteso alle circostanze da lui facilmente conoscibili (a domanda o mediante la consultazione di fonti di informazione notorie), ovvero in relazione alla quali siano state richieste espresse informazioni dal cliente. Nel caso specifico tale conoscibilità va valutata alla luce della specialità della diligenza bancaria ed in ragione del fatto che la richiesta dei clienti alla banca è determinata proprio dalla fiducia nella capacità di stima e valutazione della banca.