In tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione – che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione – deve necessariamente essere risolta in base al principio dell’autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall’ art. 2948, n. 4, c.c. , il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell’obbligazione principale; pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l’assenza di norme speciali.