Il meccanismo previsto dalla clausola della roulette russa consente di escludere che la determinazione del corrispettivo sia rimesso al mero arbitrio della parte. La circostanza che la clausola demandi al soggetto oblato una duplice facoltà, quella di acquistare la partecipazione altrui o di vendere la propria, consente di escludere che la determinazione del corrispettivo sia rimessa al mero arbitrio della parte cui è consentito prendere l’iniziativa al verificarsi dell’ipotesi di stallo.
La convenzione di roulette russa assicura l’equilibrio negoziale indipendentemente da quale sia il criterio utilizzato per la determinazione del valore della quota da acquistare o vendere: tale equilibrio è garantito dalla circostanza che la scelta tra l’acquisto e la vendita spetta alla parte che non ha operato la determinazione del prezzo. Il meccanismo, infatti, consente alla parte oblata di approfittare, in caso di sottovalutazione della partecipazione, acquistandola ovvero, in caso di sopravvalutazione, cedendola. E l’esercizio di tale facoltà costituisce un diritto potestativo insindacabile dalla controparte che deve sottostare alla decisione che l’oblato assume. D’altra parte non è illegittima la possibilità di demandare ad una delle parti la determinazione del contenuto del contratto purché tale determinazione non sia soggetta al mero arbitrio della parte facoltizzata del potere di determinazione.
Secondo la giurisprudenza, la condizione è meramente potestativa quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, mentre si qualifica potestativa quando l’evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l’interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato (Cass., 26 agosto 2014, n. 18239; Cass., 21 maggio 2007, n. 11774).
Non appare sostenibile che la determinazione del prezzo ad opera del soggetto cui la clausola concede tale facoltà sia svincolata da seri o apprezzabili motivi in quanto la determinazione del prezzo deve tenere conto del diritto di scelta che spetterà al destinatario della valutazione, diritto che concorre, quale fattore estrinseco, a determinare il comportamento del titolare dell’iniziativa capace di soddisfare l’interesse proprio dell’oblato. Così, al potere di determinare il corrispettivo per la compravendita delle azioni fa da contraltare il diritto dell’oblato di approfittare, in un senso o nell’altro, di valutazioni erronee pe