L’atto di revoca di una concessione, anche se per sua natura ampiamente discrezionale, deve dar conto del raffronto con l’interesse privato sotteso all’atto oggetto di revoca, atteso che la previsione normativa dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 deve essere interpretata alla luce anche dei principi generali dell’ordinamento della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione e del buon andamento dell’azione amministrativa, che implicano il rispetto della imparzialità e della proporzionalità; la revisione dell’assetto di interessi recato dall’atto originario deve essere, pertanto, preceduta da un confronto procedimentale con il destinatario dell’atto che si intende revocare, non essendo sufficiente, per legittimare la revoca, un ripensamento tardivo e generico circa la convenienza dell’emanazione dell’atto originario, per converso essendo necessario che le ragioni addotte a sostegno della revoca rivelino la consistenza e l’intensità dell’interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell’atto originario nonché la prevalenza di tale interesse pubblico su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole e che aveva maturato una posizione di affidamento consolidato.