EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.
La scelta dell’affidamento diretto della concessione non assicura la trasparenza dell’operato pubblico e il confronto concorrenziale.
T.A.R. , Napoli , sez. V , 06/02/2018 , n. 767.
Già sotto la vigenza dell’ art. 30, comma 3, Codice dei Contratti pubblici (d.lg. n. 163 del 2006), si è affermata la vis espansiva della regola secondo cui la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi del Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, con la conseguenza di imporre alla P.A. scelte procedimentali rispondenti a regole di aperta e piena logica concorrenziale e ad inverare in concreto il criterio di imparzialità e buon andamento dei pubblici uffici. Ne discende che, interpretando l’ art. 35, l. n. 865 del 1971 alla stregua dei principi di derivazione comunitaria, la scelta dell’affidamento diretto della concessione non è tale da assicurare la trasparenza dell’operato pubblico e il confronto concorrenziale con le altre imprese potenzialmente interessate alla concessione di aree per la costruzione di case di edilizia popolare ed economica, onde evitare anche il verificarsi di possibili fenomeni di carattere speculativo.