Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
In sede di conversione, sono state apportate alcune modifiche di interesse societario:
Start up innovative. Introdotto il nuovo art. 39-septies, “Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative”, ai sensi del quale sono validi ed efficaci gli atti costitutivi e gli statuti, nonché le loro successive modificazioni, delle start up innovative costituite con modalità telematica e senza l’intervento di un notaio. Una recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 2643/2021) ha, infatti, chiuso definitivamente il discorso sulla possibilità di costituire una start up innovativa anche senza atto pubblico.
In tale contesto il Consiglio di Stato smentisce il TAR Lazio sulla possibilità di costituire una start-up innovativa anche senza atto pubblico.
Tale pronuncia avrebbe potuto avere effetti dirompenti, con tutte le società costituite in via telematica a rischio nullità: l’intervento del legislatore ha voluto evitare proprio questi effetti, “salvando” di fatto le start up innovative costituite senza notaio.
ETS. L’art. 66 (“disposizioni urgenti in materia di politiche sociali”), conteneva una proroga al 31 maggio 2022 per l’obbligo di adeguamento statutario per gli enti del Terzo Settore.
La legge di conversione ha introdotto ulteriori modifiche al Codice del Terzo Settore, agli artt. 4 e 32.
Imprese sociali. Novità anche per le imprese sociali: sempre l’art. 66, con il nuovo comma 1-bis, interviene sul d.lgs. n. 112/2017, introducendo nuovi periodi all’art. 1, comma 3: “I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all’articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell’ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 2”.