In materia di procedura di gara, è noto che nella verifica dell’anomalia dell’offerta il giudizio della Stazione Appaltante costituisce esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di illogicità manifesta o di erroneità fattuale; l’obbligo di motivare in modo completo e approfondito sussiste solo nel caso in cui la Stazione Appaltante esprima un giudizio negativo che faccia venir meno l’aggiudicazione, non richiedendosi, per contro, una motivazione analitica nell’ipotesi di esito positivo della verifica di anomalia.