Il programma costruttivo di edilizia residenziale, inerente alla localizzazione di cui all’art. 51 della l. 22 ottobre 1971 n. 865, non è equiparabile al piano di zona, rispetto al quale è alternativo e autonomo, essendo soggetto ad un procedimento semplificato e accelerato d’individuazione ed acquisizione delle aree destinate ad iniziative di edilizia residenziale pubblica, non assimilabile alla procedura di formazione del P.E.E.P., con il quale condivide solo l’efficacia; tale localizzazione, che può aver luogo proprio qualora non possano essere adottate tempestivamente le complesse procedure di urbanizzazione previste dalla l. 18 aprile 1962 n. 167, ha un carattere immediatamente operativo, in quanto più limitatamente intesa ad assicurare la realizzazione di un programma costruttivo già finanziato e definito in tutte le sue parti essenziali, rispetto al quale essa opera come un vero e proprio piano particolareggiato, con valenza di intervento di edilizia residenziale pubblica e valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere. Risulta, pertanto, corretto il rilievo dell’illegittimità del provvedimento di localizzazione per mancanza di un programma per la realizzazione di alloggi a costi finanziati dallo Stato o dalla Regione, essendosi proceduto senza prima approvare il progetto esecutivo.