L’esercizio di attività complementari a quella di distribuzione del carburante è consentito in tutte le zone e sottozone del P.R.G., purché non ci si trovi in presenza di limitazioni tipizzate.
L’art. 12, l. reg. Campania n. 8/2013, secondo il quale sarebbe sempre consentito l’esercizio di una serie di attività complementari a quella di distribuzione di carburante deve essere interpretato in combinato disposto con il successivo art. 17, rubricato disciplina urbanistica, il cui secondo comma statuisce, in particolare, che la localizzazione degli impianti di carburanti, comprese le attività previste nell’art. 12 ottenute in deroga alle norme commerciali di settore, costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del P.R.G. non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A. Tale norma implica che le predette attività edilizie sono quindi sempre consentite purché non ci si trovi in presenza di limitazioni tipizzate (nel caso di specie, il limite è rappresentato dal fatto che il terreno edificando è ricompreso in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici; l’area su cui sorge l’impianto ricade in zona paesaggisticamente vincolata sicché la relativa edificazione, pur ammettendo che segua lo stesso regime degli impianti di carburante, non è libera né tantomeno…