Gli istituti di patronato di cui alla l. n. 152 del 2001 non rientrano tra i soggetti chiamati ai rispetto del Codice appalti qualora essi ritengano di rivolgersi al mercato per l’acquisizione di un determinato servizio (nel caso di specie: servizio di consulenza per verifiche amministrativo-contabili). I predetti istituti hanno infatti personalità giuridica di diritto privato (cfr. art. 1 della legge n. 152 del 2001) e quand’anche il servizio espletato abbia natura di pubblica utilità (cfr., ancora, art. 1 della stessa legge istitutiva) esso viene svolto in regime concorrenziale con altri patronati, non essendo previsto dalla stessa legge un regime di privativa per lo svolgimento di taluni servizi.