Cassazione civile sez. trib., 18/06/2025, n.16454 In caso di società o enti reali e non fittizi, le sanzioni fiscali devono essere applicate esclusivamente alla società o all’ente che ha beneficiato del rapporto fiscale
In caso di società di capitali o di ente dotato di personalità giuridica che non costituisca un mero schermo e quindi un'entità fittizia, o che comunque non sia utilizzato come mero soggetto interposto dall'amministratore e in generale dall"intraneus per scopi suoi propri, le sanzioni fiscali devono essere irrogate esclusivamente nei confronti della società o dell'ente a cui va ricondotto il