In applicazione dell’ art. 21 nonies, l. n. 241/1990 , l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire richiede necessariamente un’espressa motivazione in ordine all’interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino dello status quo ante, preminente su quello privato alla conservazione del provvedimento, che giustifichi il ricorso al potere di autotutela della P.A., entro un termine ragionevole, non essendo, anche in materia edilizia, sufficiente l’intento di operare un mero astratto rispristino della legalità violata. Al riguardo, sulla base della premessa secondo cui l’interesse pubblico specifico alla rimozione dell’atto illegittimo deve essere integrato da ragioni differenti dalla mera esigenza di ripristino della legalità, è stato chiarito che l’apprezzamento del presupposto in questione non può neanche risolversi nella tautologica ripetizione degli interessi sottesi alla disposizione normativa, la cui violazione ha integrato l’illegittimità dell’atto oggetto del procedimento di autotutela.