La Prima Sezione della Cassazione Civile, con ordinanza n. 21806 del 29 luglio 2025 (Pres. Di Marzio, Rel. Rolfi) si è espressa sull’applicabilità, al credito vantato a titolo di indebito oggettivo (o ripetizione d’indebito) ex art. 2033 C.c., dei c.d. “super interessi“, di cui art. 1284, c. 4 C.c.
Si ricorda che tale norma stabilisce che “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (ovvero il tasso di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002).
In tema di indebito oggettivo, l’art. 2033 C.c. dispone che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato ed ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
La Corte ricorda preliminarmente la ratio della disciplina sui super interessi, ovvero l’intenzione del legislatore di evitare che la resistenza – poi rivelatasi in tutto o in parte infondata –ad una domanda di condanna al pagamento di una somma pecuniaria consenta al debitore di lucrare sui tempi della durata del giudizio: scopo del dettato normativo è quindi quello di introdurre un meccanismo di accelerazione – o deflazione – dei giudizi.
La Corte in applicazione dei principi delle Sezioni Unite, valuta lo specifico tema dell’operatività dei c.d. “super-interessi” nell’ipotesi in cui il credito venga ad essere vantato a titolo di indebito oggettivo, ritenendo che la loro applicabilità trovi pieno fondamento nella ratio della previsione che li ha introdotti nell’ordinamento, essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso.
Per la Corte, pertanto, sulla base di tale ratio, l’applicazione dei c.d. “super interessi” risulta condizionata dalla presenza o meno non di un rapporto contrattuale, bensì di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell’obbligazione dedotta in giudizio: è in presenza di tale elemento che il debitore – convenuto in giudizio, non solo, può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere sua sponte, versando una somma che risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all’esito di un giudizio.
In conclusione, i super interessi sono pienamente applicabili all’obbligazione da indebito oggettivo, dal momento che tale obbligazione sorge sin dal momento dell’indebito medesimo e presenta i caratteri della piena liquidità, trattandosi di un obbligo a carattere meramente restitutorio.