È illegittimo il provvedimento di rigetto dell’autorizzazione paesaggistica di otto pannelli fotovoltaici, ove la Soprintendenza si sia limitata a inferire, in via automatica e apodittica, dalla mera circostanza della prevista installazione di pannelli fotovoltaici, l’alterazione dell’equilibrio paesaggistico del contesto territoriale di riferimento, in termini di generica compromissione delle visuali panoramiche prospettanti sugli elementi vegetazionali e orografici caratterizzanti, senza operare alcun bilanciamento con le concorrenti esigenze di promozione delle fonti energetiche rinnovabili; la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici (in particolare, consentendo l’esercizio di un’agricoltura sostenibile e la conservazione dell’ecosistema, entrambe precondizioni alla conservazione del paesaggio rurale .