n tema di trasporto aereo, l’impedimento alla partenza, dovuto a causa non imputabile al passeggero, che, ai sensi dell’articolo 945 del codice della navigazione, legittima la risoluzione del contratto, oltre ad essere sopravvenuto alla conclusione del contratto, deve risultare invincibile, ossia tale non consentire di superare l’ostacolo ed utilizzare la prestazione fornita da controparte; inoltre, siffatto impedimento deve essere anche oggettivo, ovvero tale che chiunque non possa fruire della prestazione richiesta, ed anche definitivo, nel senso di non temporaneo ed immutabile nel tempo (Nel caso di specie, il giudice del gravame, in riforma della sentenza appellata, oltre che procedibile, ha ritenuto anche fondata la domanda in origine proposta dagli odierni appellanti dichiarando di conseguenza la risoluzione del contratto di trasporto aereo oggetto di causa per impossibilità sopravvenuta ai sensi della citata disposizione, poiché, nella circostanza, l’evento che aveva reso impossibile il volo era da considerarsi imprevedibile ed invincibile, trattandosi di sopraggiunta malattia di uno dei passeggeri alla quale era ritualmente seguita la tempestiva comunicazione alla compagnia aerea convenuta ed odierna appellata).