Con riguardo alla disciplina degli alloggi popolari, l’assegnatario di un alloggio, pur non essendone proprietario, è titolare di un diritto qualificato e meritevole di protezione, equiparabile a quello del conduttore in una locazione. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 1585, comma 2, c.c., questo gode di una legittimazione diretta a proporre un’azione risarcitoria per i danni provocati da soggetti terzi alla struttura abitativa di cui beneficia. A tale scopo, è sufficiente provare la detenzione qualificata, ossia l’effettivo potere di fatto esercitato sul bene fondato su un titolo valido.