“Never give up”!
Cassazione civile , sez. trib. , 30/08/2022 , n. 25486
“In tema di cessione d’azienda, il cessionario risponde delle obbligazioni fiscali sorte in capo al cedente, nei limiti dell’ art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 e, qualora la cartella esattoriale con la quale gli si richiede il pagamento sia il primo atto con il quale viene portato a conoscenza della pretesa fiscale azionata nei suoi confronti, essa riveste anche la natura di atto impositivo, con la conseguenza che, in pendenza del processo di impugnazione della cartella, può essere domandata dal cessionario la definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’ art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 , conv. dalla l. n. 136 del 2018 .”