La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha provveduto alla sospensione di cartella di pagamento milionaria, del tutto infondata nei presupposti, sull’assunto contenuto nel ricorso dello Studio che ha fatto leva nell’atto di appello sul principio del giudicato tributario secondo cui:”
Cassazione (Sez. trib. – 11/08/2016, n. 16956)
“l’atto impugnato non si sottrae all’effetto del giudicato parziale tra le parti, cui l’ufficio impositore deve adeguarsi.
In tema di contenzioso tributario, l’atto impugnato, che, di regola, diviene definitivo in caso di estinzione del giudizio non essendo un atto processuale ma l’oggetto dell’impugnazione, non si sottrae all’effetto del giudicato parziale formatosi tra le parti, a cui l’ufficio impositore deve adeguare la propria posizione sostanziale, anche nell’ipotesi di estinzione per omessa riassunzione del giudizio di rinvio, poiché non può porre in riscossione il tributo sulla base dell’atto impositivo impugnato “come se” quest’ultimo non fosse stato ritenuto, per taluni aspetti, illegittimo con sentenza passata in giudicato.”
Si tratta di un principio di “ragionevolezza” a cui certamente l’Amministrazione Finanziaria deve adeguarsi alla stregua dei doveri di “trasparenza, efficenza, collaborazione e non aggravamento del procedimento”.
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